L'art. 54 ter del dlgs n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 dispone che, a causa dell’epidemia di Covid-19: "è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore."
Il Tribunale di Bari, per evitare errori interpretativi della norma, con inevitabili ripercussioni sulla procedura, ha deciso di fornire utili indicazioni operative sull'art. 54 ter, al fine di tutelare il debitore, che non deve essere privato, in questo momento, della sua abitazione principale. La sospensione opera, dunque, dal 30 aprile al 30 ottobre 2020.
Soggetti destinatari
La sospensione della procedura esecutiva non opera automaticamente, c’è bisogno della sussistenza di due condizioni:
Aspetto oggettivo
La sospensione di sei mesi si riferisce al solo pignoramento avente ad oggetto tutto o parte dell'abitazione principale del debitore o l'immobile destinato a sua dimora abituale, durevole, stabile ed effettiva.
Sono esclusi dalla sospensione i box auto e i locali adibiti a deposito.
Durata della sospensione
La sospensione decorre dal 30 aprile 2020 e termina il 30 ottobre 2020. Trattasi di una sospensione disposta dalla legge, per cui il Giudice dell'esecuzione investito delle procedure aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore deve limitarsi a darne atto. Estimatori, professionisti delegati e Custodi giudiziari hanno il compito di segnalare tempestivamente la sospensione ex lege in una nota apposita e di depositarla nel fascicolo telematico dell'esecuzione immobiliare.
Detta segnalazione, così come l'istanza di sospensione che l'esecutato ha comunque il diritto di presentare, non rilevano. L'effetto sospensivo è disposto infatti direttamente dalla norma e non è rinunciabile, cedibile né disponibile dalle parti, difatti dalla lettura della disposizione e dalla ratio ad essa sottesa, sembrerebbe ipotizzabile che la sospensione in esame operi automaticamente e non a seguito di un'istanza di parte.
In entrambi i casi suddetti il GE ha la facoltà di provvedere ex ante a riattivare il processo alla scadenza della sospensione, avendo la facoltà di:
Attività interessate
La sospensione riguarda qualsiasi attività o adempimento in udienza o fuori udienza del processo esecutivo che ha avuto inizio con il pignoramento dell'abitazione principale del debitore fino al decreto di trasferimento di detto immobile, sono esclusi tutti gli adempimenti di contenuto non esecutivo.
Durante la sospensione il creditore procedente può procedere agli adempimenti a suo carico e gli altri creditori possono intervenire nella procedura esecutiva.
Durante la sospensione non decorrono i termini previsti a carico degli ausiliari, delle parti e dell'aggiudicatario dell'immobile.
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